Art. 3

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[1]In ogni distretto dove ha sede il Tribunale civile e correzionale vi e' un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un Archivio.

[2]Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il Collegio, il Consiglio e l'Archivio sono, per decreto Reale, riuniti al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto piu' vicino della stessa provincia.

[3]Nei distretti che hanno quindici o piu' notari, e dove puo' prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'Archivio a sostenere le spese relative, puo' il Ministero invitare i comuni componenti il distretto a dichiarare se ne assumano la spesa per mettere il Governo in grado di conservarlo.

[4]Tuttavia, dove le circostanze lo consiglino, con decreti Reali, previo il parere della Corte di appello, puo' essere ordinata la riunione di uno o piu' Collegi, Consigli ed Archivi a quelli del capoluogo della provincia o di altro vicino distretto. Gli Archivi provinciali possono avere Archivi sussidiari in altre citta' del distretto.

[5]Nel caso di riunione di uno o piu' distretti, i distretti riuniti saranno considerati come unico distretto anche per gli effetti dell'articolo 26, e le attribuzioni date dalla legge al Tribunale in materia notarile saranno esercitate da quello della sede dello Archivio.

[6]Sara' inoltre istituito un Archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'Archivio del distretto, qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 101.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art3 · fonte su Normattiva