Art. 30
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[1]La rimozione ha luogo: Se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualita' incompatibile con l'esercizio del notariato; Se viene inabilitato ai termini dell'articolo 339 del Codice civile; Se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla.
[2]I notari rimossi possono essere riammessi all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreche' sieno cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva