Art. 33

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Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori promossi sulla medesima, i quali pero' non potranno aver luogo fuorche' per responsabilita' dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne da' notizia al Pubblico Ministero, il quale puo' promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art33 · fonte su Normattiva