Art. 33
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Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutori promossi sulla medesima, i quali pero' non potranno aver luogo fuorche' per responsabilita' dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne da' notizia al Pubblico Ministero, il quale puo' promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva