Art. 35
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[1]L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era inscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.
[2]Gli eredi ed i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda, od anche della multa estensibile a lire 300, secondo la gravita' delle circostanze.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva