Art. 36
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[1]Nel caso di morte, di dispensa per infermita' di mente, di rimozione, o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nell'uffizio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procedera' alla consegna dei documenti all'Archivio a norma dell'articolo 92.
[2]Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sara' provveduto giusta l'articolo 60.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva