Art. 37
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[1]Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio, od e' stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopoche' sara' eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.
[2]Deve pure ordinarsi il deposito nel detto Archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finche' dura la sospensione o l'interdizione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva