Art. 41

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[1]Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

[2]Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identita' delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art41 · fonte su Normattiva