Art. 41
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[1]Il notaro deve conoscere personalmente le parti.
[2]Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identita' delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva