Art. 42
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[1]I testimoni devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno, o stranieri in esso residenti; essere in pieno esercizio dei diritti civili, e non essere interessati nell'atto.
[2]Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, il coniuge dell'uno o delle altre, i praticanti e gli amanuensi del notaro, e le persone addette al suo servizio.
[3]I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualita', accennate nel precedente capoverso.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva