Art. 44
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[1]Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
[2]Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
[3]1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
[4]2. Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
[5]3. Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille.
[6]Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.
[7]Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti si reputano non avvenute.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva