Art. 45

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[1]Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

[2]Quando pero' le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo' essere rogato in lingua straniera, sempreche' questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come e' stabilito nell'articolo 43.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art45 · fonte su Normattiva