Art. 45
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[1]Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
[2]Quando pero' le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo' essere rogato in lingua straniera, sempreche' questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come e' stabilito nell'articolo 43.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva