Art. 48
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[1]Se alcuna delle parti sia un muto od un sordo muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
[2]Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volonta';
[3]Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sara' necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva