Art. 5
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[1]Per essere nominato notaro e' necessario: Essere cittadino del Regno ed aver compiuta l'eta' di ventiquattro anni.
[2]Chi ha compiuto gli anni ventuno puo' essere nominato notaro, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'eta' di ventiquattro anni, e vi sia il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello; Presentare i certificati di moralita'; Avere compiuti, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale, del diritto penale e diritto amministrativo, ed avere superato gli esami; Avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile; Avere fatta la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaro residente nel distretto del Collegio.
[3]Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui.
[4]La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' inscriversi, a forma del precedente n. 4, presso il Consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica; Avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
[5]Nelle isole dove non esiste alcun notaro, potra', con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia dimanda, ed in difetto il cancelliere della Pretura, se vi e', il sindaco od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneita'. Lo stesso decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.
[6]L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto alla responsabilita' civile e penale dipendente dai suoi atti, sara' considerato come notaro.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva