Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva