Art. 52
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[1]Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.
[2]A questo effetto li raccogliera' in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno degli inserti.
[3]I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
[4]I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti notarili. Il numero progressivo di ciascun atto, e l'ordine cronologico, col quale questo dovra' essere collocato nella raccolta ed inscritto nel repertorio, saranno determinati dalla data della sua registrazione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva