Art. 53
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[1]Il notaro deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volonta', ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati, e dei protesti cambiari.
[2]Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterra':
[3]1. Il numero progressivo;
[4]2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;
[5]3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
[6]4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto, e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;
[7]5. La nota della seguita registrazione dell'atto.
[8]La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo vien continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' inscritto, e cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' incominciare una nuova numerazione.
[9]Nel repertorio degli atti di ultima volonta' si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.
[10]Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti notarili, si notera' in quest'ultimo il numero che l'atto avea nel primo repertorio, e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio generale degli atti notarili.
[11]Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dai medesimi.
[12]Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conservera' da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano in ufficio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva