Art. 56
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[1]Nel primo semestre successivo di ogni biennio, i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile il protocollo degli atti celebrati nell'ultimo biennio.
[2]Colui che non adempie a questo dovere sara' punito colla sospensione, che durera' fino a che vi abbia ottemperato.
[3]Il Consiglio esamina il protocollo degli atti del notaro, o lo fa esaminare per mezzo di uno dei suoi membri delegato dal presidente del Consiglio, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente e lo restituisce al notaro.
[4]I protocolli degli atti dei membri del Consiglio notarile, tanto effettivi che supplenti saranno esaminati dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato, dal quale sara' fatta la dichiarazione corrispondente alla visita eseguita.
[5]Indipendentemente da queste verificazioni ordinarie e periodiche, puo' il Consiglio notarile prescrivere ispezioni straordinarie, se concorrono giusti motivi, per mezzo di persone dipendenti o delegate dal medesimo.
[6]Il Ministero della Giustizia, o il Ministero delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.
[7]Qualora in seguito di ispezioni straordinarie venga verificata alcuna irregolarita' o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaro, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva