Art. 58

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificazione sara' depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sara' trasmessa al procuratore del Re.

[2]Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificazione sara' depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata, o in quel luogo che da esso verra' designato, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sara' trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art58 · fonte su Normattiva