Art. 58
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[1]Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificazione sara' depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sara' trasmessa al procuratore del Re.
[2]Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di Grazia e Giustizia o da un delegato del Ministero delle Finanze, il processo verbale di verificazione sara' depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata, o in quel luogo che da esso verra' designato, e qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sara' trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva