Art. 59

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il notaro, finche' risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

[2]Egli non puo' permettere l'ispezione ne' la lettura, ne' dar copia degli atti d'ultima volonta', o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art59 · fonte su Normattiva