Art. 59
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[1]Il notaro, finche' risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.
[2]Egli non puo' permettere l'ispezione ne' la lettura, ne' dar copia degli atti d'ultima volonta', o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva