Art. 60
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[1]Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaro, il presidente del Tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinera' se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente nello stesso luogo, che sara' designato dal presidente del Consiglio notarile.
[2]Quando il presidente del Tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaro sospeso od interdetto, e quando il notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile deleghera' d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaro impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.
[3]Se nel luogo della residenza del notaro sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile deleghera', per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaro esercente nel distretto del Collegio notarile, scegliendolo, per quanto sia possibile, nel luogo piu' vicino alla sua residenza.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva