Art. 62
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[1]Il notaro depositario o delegato a norma dell'articolo 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione, indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.
[2]Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola meta' degli onorari per le operazioni che compie, rimanendo l'altra meta' a vantaggio del notaro interdetto o impedito.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva