Art. 64
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[1]Il notaro deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvoche', riguardo a queste ultime, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinunzia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.
[2]Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.
[3]Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, «in conformita' dell'originale;» se la copia, l'estratto od il certificato consta di piu' fogli, ciascun foglio sara' sottoscritto al margine dal notaro.
[4]Oltre le accennate formalita', il notaro deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva