Art. 65

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[1]Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

[2]Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungera' l'impronta del proprio sigillo.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art65 · fonte su Normattiva