Art. 65
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[1]Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
[2]Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungera' l'impronta del proprio sigillo.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva