Art. 66
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[1]L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi e' steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
[2]Esso e' sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del n. 10, dell'art. 43.
[3]Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno restituite alle parti dopo che, a cura del notaro, saranno state registrate, ai termini dell'articolo 66 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 sulle tasse di registro.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva