Art. 67
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Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del Regno, saranno legalizzati in conformita' delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva