Art. 68
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[1]Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.
[2]Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva