Art. 7
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L'esame e' dato presso la Corte d'appello del distretto da una Commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, del presidente del Tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello, o di un giudice da lui delegato, di un membro del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del Consiglio notarile del luogo suddetto, da nominarsi dal presidente di detto Consiglio. Il presidente o il consigliere della Corte d'appello a' il presidente della Commissione.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva