Art. 71

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Il notaro dovra' apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art71 · fonte su Normattiva