Art. 71
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Il notaro dovra' apporre in calce od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto e certificato e sottoscriverla.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva