Art. 72

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[1]Le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

[2]Il notaro puo' rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finche' l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

[3]Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaro per le operazioni ch'egli avesse eseguite soltanto nell'interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art72 · fonte su Normattiva