Art. 74

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Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in piu', oltre la restituzione di questa.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art74 · fonte su Normattiva