Art. 74
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Il notaro che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in piu', oltre la restituzione di questa.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva