Art. 76

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[1]L'adunanza ordinaria del Collegio ha luogo ogni anno nel mese che sara' stabilito dal Collegio stesso, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.

[2]Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

[3]In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art76 · fonte su Normattiva