Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'adunanza ordinaria del Collegio ha luogo ogni anno nel mese che sara' stabilito dal Collegio stesso, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.
[2]Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.
[3]In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva