Art. 77
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[1]Il collegio e' presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo.
[2]Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento della meta' almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la meta' degli inscritti, si fara' una seconda convocazione; ed in questa seconda il Collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
[3]Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva