Art. 79
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[1]I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
[2]I membri del Consiglio restano in uffizio tre anni, ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianita'.
[3]Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in uffizio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva