Art. 8

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[1]L'esame e' verbale e per iscritto.

[2]L'esame verbale versera' sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri, e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato, nonche' sulle leggi ed i regolamenti relativi alle tasse sugli affari, in quanto riguardano i notari.

[3]L'esame per iscritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi e di un atto di ultima volonta' che saranno estratti a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal presidente della Commissione.

[4]Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art8 · fonte su Normattiva