Art. 80

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[1]Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

[2]Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

[3]A parita' di voti e' preferito il piu' anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di eta'.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art80 · fonte su Normattiva