Art. 80
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[1]Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
[2]Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.
[3]A parita' di voti e' preferito il piu' anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di eta'.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva