Art. 81
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[1]Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvoche' per il segretario la preferenza dovra' darsi al piu' giovane invece che al piu' anziano.
[2]Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualita' di membri del Consiglio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva