Art. 82
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[1]Il presidente e, in sua mancanza, il piu' anziano in eta' fra i membri del Consiglio convoca e dirige le adunanze di questo.
[2]Il segretario e, in sua mancanza, il piu' giovane fra i membri del Consiglio, stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia e custodisce tutte le carte relative alle medesime.
[3]I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva