Art. 83
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[1]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.
[2]Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza.
[3]I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva