Art. 84

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[1]Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge: Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri; Vigila la condotta dei praticanti ed il modo in cui i medesimi adempiono i loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralita' e di idoneita'. Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorita' competenti; Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti; S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni; Riceve dal tesoriere in principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.

[2]Per supplire alle spese e' imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potra' eccedere le lire venti; Riceve pure dal conservatore dell'Archivio in principio di ogni anno il conto delle spese dell'Archivio dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione della Corte d'appello e del Ministero di Grazia e Giustizia nell'interesse dello Stato, per la parte che lo riguarda, in ordine ai sopravanzi di cui nell'art. 90.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art84 · fonte su Normattiva