Art. 86
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[1]Il Ministro di Grazia e Giustizia puo' sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello in camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato.
[2]Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procedera' all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva