Art. 87

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[1]Ogni Archivio ha un conservatore, il quale e' pure tesoriere dell'Archivio.

[2]Egli e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che e' necessario pei bisogni del servizio.

[3]Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove e' l'Archivio.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art87 · fonte su Normattiva