Art. 87
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[1]Ogni Archivio ha un conservatore, il quale e' pure tesoriere dell'Archivio.
[2]Egli e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che e' necessario pei bisogni del servizio.
[3]Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove e' l'Archivio.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva