Art. 88
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[1]Il conservatore dell'Archivio e' nominato con decreto Reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello; non puo' essere rimosso se non con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.
[2]Se fu scelto fra i notari esercenti, puo' essere autorizzato con decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.
[3]Il conservatore archivista deve in questa sua qualita' dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sara' determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.
[4]Nel caso di morte del conservatore archivista o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione e' pronunciato dal Tribunale civile, osservate le disposizioni dei tre capoversi dell'articolo 38.
[5]Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva