Art. 9
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[1]Per conseguire l'approvazione d'idoneita' e' necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.
[2]Nel caso di rigetto, il candidato non puo' essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorsi sei mesi dal rigetto medesimo.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva