Art. 90

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[1]Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio, verra' stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'Archivio.

[2]La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello, ed approvati dal Ministro di Grazia e Giustizia, per gli effetti di cui nelle disposizioni seguenti.

[3]La parte dei proventi che in ciascun Archivio sopravanzi al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'articolo 84, n. 7, sara' dal capo dell'Archivio versata nelle casse dello Stato nel termine di venti giorni.

[4]Nel caso in cui, malgrado il concentramento degli Archivi distrettuali in un unico Archivio provinciale, a senso dell'articolo 3, i proventi dello stesso Archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvedera' alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli Archivi notarili, versati nelle casse dello Stato.

[5]Il provvedimento sara' doto dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art90 · fonte su Normattiva