Art. 91

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[1]Nell'archivio sono depositati e conservati: Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del Registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositate negli Archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti; La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'Archivio secondo la tariffa. La detta copia e' scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo; Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel Regno, sempreche' non siano gia' depositati presso un notaro esercente; I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile; I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

[2]La disposizione del n. 4 si applica anche ai volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio anteriormente all'attuazione della presente legge.

[3]La stessa disposizione si applica agli atti notarili, che i cancellieri delle Curie vescovili, e quelli di altri Collegi ed uffici giudiziari ecclesiastici o misti delle provincie ex-pontificie, abbiano ricevuto nella qualita' di notari, esclusi soltanto gli atti appartenenti agli anzidetti uffici ecclesiastici.

[4]Sono eccettuati da tale disposizione i volumi degli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti che trovansi depositati negli uffici dei notari conservatori ed in quelli di proprieta' privata delle provincie romane, i quali rimarranno presso gli attuali depositari fino alla loro morte.

[5]I depositari pero' dei suddetti volumi, repertori ed atti saranno tenuti di dichiarare all'Archivio di quali e quanti atti constano i volumi, a quali dei loro antecessori appartenessero, come e quando a loro siano pervenuti. Tale dichiarazione sara' fatta entro tre mesi dal giorno in cui gli Archivi entreranno in funzioni, sotto pena dell'ammenda da lire 5 a lire 50, e della sospensione in caso di ulteriore ritardo.

[6]Verificandosi il caso pn cui i depositari degli anzidetti volumi, repertori ed atti non usassero la richiesta diligenza nella custodia dei medesimi, potranno esserne privati con decreto della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile, coll'ordinarsene il deposito nell'Archivio.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art91 · fonte su Normattiva