Art. 92

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[1]La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente e' fatta nel termine di un mese dal di' della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'art. 36, si fa, nella sede dell'ufficio del notaro, dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'Archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

[2]Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'uffiziale, notaro o procuratore. Il processo verbale e' esteso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'Archivio notarile.

[3]Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'Archivio sono a carico di questo.

[4]L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e di registro.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art92 · fonte su Normattiva