Art. 94

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'Archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

[2]Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art94 · fonte su Normattiva