Art. 94
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[1]Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'Archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
[2]Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva