Art. 96
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[1]Il conservatore e' responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'Archivio, e del regolare andamento del servizio nel medesimo.
[2]Nella qualita' di tesoriere dell'Archivio riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'Archivio a norma della tariffa; fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile.
[3]Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al Collegio notarile.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva