Art. 97

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[1]Il conservatore permette l'ispezione e la lettura, e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'art. Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia notaro, saranno autenticate dal presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati.

[2]Procede inoltre all'apertura e pubblicazione dei testamenti olografi o segreti depositati in Archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913 e 915 del Codice civile.

[3]Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

[4]Il conservatore, nel caso di assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare le sue funzioni, o solo l'autenticazione delle copie, degli estratti o certificati ad un notaro o ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione dev'essere approvata dal presidente del Tribunale civile. Nel caso in cui la delegazione non venga fatta dal conservatore, il presidente del Tribunale civile provvedera' nel modo stabilito dal precedente capoverso.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art97 · fonte su Normattiva