Art. 98

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[1]L'importare delle tasse e dei diritti d'Archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una meta' a vantaggio del notaro sinche' vive, e de' suoi eredi per venti anni dal di' della di lui morte o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaro sia avvenuta anteriormente se il diritto degli eredi era perpetuo.

[2]Per ottenere la meta' delle tasse e dei diritti di Archivio, gli interessati dovranno farne la domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione, scorsi i quali, le tasse ed i diritti non domandati anderanno a vantaggio dell'Archivio.

[3]Il notaro, finche' vive, puo' far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa.

Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art98 · fonte su Normattiva