Art. 99
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Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi distrettuali e mandamentali, secondo le norme che saranno stabilite col decreto Reale indicato nell'articolo 145.
Testo vigente dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva